24 lug 2015

Decreto legge fallimenti: Camera conferma fiducia a governo, in aula 355 sì

Decreto legge fallimenti: Camera conferma fiducia a governo, in aula 355 sì

Dentro ci sono anche norme sull'Ilva e sulla continuità aziendale: è stabilito che il sequestro di beni dell'impresa non può impedirne l'attività se questa è di interesse strategico nazionale

ROMA - La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge in materia di fallimenti che contiene anche norme sull'Ilva con 355 sì, 188 no e un astenuto. Tra le linee guida del decreto, infatti, vi sono facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo, richieste di finanziamento con beneficio della prededuzione e livello minimo, fissato al 20%, dei debiti chirografari, per far sì che la proposta di concordato possa essere accolta. Il dl interviene, tra l'altro, sulla legge fallimentare del 1942 e sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.


Viene inoltre stabilito che le banche che vantino crediti di modesta entità non possono opporsi ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. Il provvedimento modifica anche la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche, enti e finanziari e imprese assicurative (consentendo in particolare la deducibilità in un unico esercizio, rispetto ai precedenti cinque anni).


Hanno infine trovato spazio in questo decreto legge alcune misure sulla continuità aziendale originariamente previste dal dl Ilva-Fincantieri. In particolare, viene qui stabilito che il sequestro di beni dell'impresa non può impedirne, se è di interesse strategico nazionale, l'attività. Una norma varata anche a seguito dello stop imposto dalla magistratura a un altoforno Ilva di Taranto.


La commissione Giustizia della Camera ha introdotto numerose modifiche al testo varato da Palazzo Chigi stabilendo, tra l'altro, che a fronte di un'offerta per l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo. La commissione ha quindi precisato che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.


Quanto alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, la novità emersa dal primo passaggio parlamentare è che la proposta di concordato deve soddisfare, se non si tratta di concordato con continuità aziendale, almeno il 20% dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore. No, inoltre, a curatori che abbiano concorso in passato al dissesto dell'impresa fallita. La commissione, in particolare, ha bocciato ogni riferimento
da RepubblicaEconomia.it


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