14 apr 2016

Ecco come funziona il parte-time per i lavoratori vicini alla pensione

Ecco come funziona il parte-time per i lavoratori vicini alla pensione



Firmato il decreto. Poletti: “Emendamento per escludere interventi su reversibilità”

Lavorare meno negli anni che precedono immediatamente la pensione è un’esigenza avvertita da molti. Ma adesso diventa anche un’opportunità più concreta dopo quanto accaduto ieri al ministero del Lavoro, con la firma da parte di Giuliano Poletti sul decreto che disciplina le modalità di una norma introdotta dalla legge di Stabilità 2016, quella che prevede l’introduzione di un contratto di part-time agevolato per i lavoratori che raggiungeranno i requisiti per la pensione di vecchiaia nel 2018.
La possibilità, appunto, di un’uscita “soft” dal lavoro. 63 anni e 7 mesi In pratica, secondo quanto previsto dal decreto attuativo, chi nel 2015 ha compiuto 63 anni e 7 mesi di età (è nato quindi prima del maggio 1952) e ha almeno 20 anni di contributi versati potrà accordarsi con il datore di lavoro per un contratto di part-time agevolato sia sul fronte del contributi che della retribuzione. Un’opzione che per le donne appare però esclusa dato che le lavoratrici del settore privato nate nel 1951 sono già andate in pensione nel 2012 grazie alla “finestra mobile”, mentre quelle nate nel 1952 faranno lo stesso entro quest’anno in virtù di quanto previsto dalla riforma Fornero, con lo scopo di evitare per questa classe “una rincorsa” della pensione fino al 2018.
Al via il part-time agevolato in uscita per i lavoratori prossimi alla pensione: scheda (65mm x 120mm)Le nate nel 1953, invece, non potranno comunque utilizzare l’opzione dato che raggiungeranno i requisiti per la vecchiaia dopo la fine del 2018. In particolare, il decreto appena firmato sul part-time prevede la possibilità di stipulare un contratto conveniente per il lavoratore vicino alla pensione che voglia ridurre la sua presenza in azienda. È infatti possibile diminuire l’orario tra il 40% e il 60% ricevendo però ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato.
Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata. In questo modo il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.
 
Trattandosi di una nuova modalità contrattuale, e non essendo ancora chiare le dimensioni della platea che deciderà di utilizzarla, la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, viene riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018). Raggiunta questa cifra non saranno prese in considerazione nuove istanze. Sempre ieri, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha assicurato la presentazione di un emendamento per escludere dal riordino degli interventi di contrasto alla povertà le prestazioni di natura previdenziale in generale, non solo le pensioni di reversibilità ma anche le integrazioni al minimo. «Ciò che è previdenza è fuori – ha detto il ministro – ciò che è assistenza è dentro». Una precisazione in seguito ad un passaggio ambiguo nel testo del Def: «C’è stato un “errore tecnico” che sarà corretto»
di Marco Ventimiglia per L' Unità.TV



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