Decreto legge fallimenti: Camera conferma fiducia a governo, in aula 355 sì
Dentro
ci sono anche norme sull'Ilva e sulla continuità aziendale: è
stabilito che il sequestro di beni dell'impresa non può impedirne
l'attività se questa è di interesse strategico nazionale
ROMA
- La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge in
materia di fallimenti che contiene anche norme sull'Ilva con 355 sì,
188 no e un astenuto. Tra le linee guida del decreto, infatti, vi
sono facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che
abbia chiesto il concordato preventivo, richieste di finanziamento
con beneficio della prededuzione e livello minimo, fissato al 20%,
dei debiti chirografari, per far sì che la proposta di concordato
possa essere accolta. Il dl interviene, tra l'altro, sulla legge
fallimentare del 1942 e sul funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria.
Viene
inoltre stabilito che le banche che vantino crediti di modesta entità
non possono opporsi ad accordi di ristrutturazione che vedano
l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. Il
provvedimento modifica anche la disciplina fiscale delle svalutazioni
e delle perdite su crediti di banche, enti e finanziari e imprese
assicurative (consentendo in particolare la deducibilità in un unico
esercizio, rispetto ai precedenti cinque anni).
Hanno
infine trovato spazio in questo decreto legge alcune misure sulla
continuità aziendale originariamente previste dal dl
Ilva-Fincantieri. In particolare, viene qui stabilito che il
sequestro di beni dell'impresa non può impedirne, se è di interesse
strategico nazionale, l'attività. Una norma varata anche a seguito
dello stop imposto dalla magistratura a un altoforno Ilva di Taranto.
La
commissione Giustizia della Camera ha introdotto numerose modifiche
al testo varato da Palazzo Chigi stabilendo, tra l'altro, che a
fronte di un'offerta per l'acquisto compresa nel piano di concordato,
si debba aprire sempre un procedimento competitivo. La commissione ha
quindi precisato che, nel caso di concordato con continuità
aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere
ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei
crediti chirografari.
Quanto
alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, la novità
emersa dal primo passaggio parlamentare è che la proposta di
concordato deve soddisfare, se non si tratta di concordato con
continuità aziendale, almeno il 20% dei crediti chirografari e deve
indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore. No,
inoltre, a curatori che abbiano concorso in passato al dissesto
dell'impresa fallita. La commissione, in particolare, ha bocciato
ogni riferimento
da
RepubblicaEconomia.it
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